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Il rinvio a giudizio vero e proprio, pertanto, è solamente quello che dispone il giudice dell’udienza preliminare nel caso in cui accolga la richiesta formulata dal p.m.: rinvio a giudizio significa proprio che l’accusa è matura per essere portata in processo e che, di conseguenza, l’imputato dovrà affrontare il dibattimento.


Il rinvio a giudizio, nell'ordinamento giuridico italiano, anticipa e predispone l'instaurazione del processo penale. È disciplinato dal codice di procedura penale italiano, all'articolo 416. Caratteristiche


Per alcuni tipi di reato, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere presentata entro un termine ben preciso, ovverosia entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
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La richiesta di rinvio a giudizio è un atto posto al termine dell’indagine preliminare con il quale i Pubblico Ministero (P.M.) richiede l’instaurazione di un processo penale a carico dell’indagato. Cos’è la richiesta di rinvio a giudizio è definita dal codice di procedura penale (art. 405, 416 e ss. del cpp).


Il rinvio a giudizio è l’inizio del processo vero e proprio ed è disposto dal giudice dell’udienza preliminare quando decide di non prosciogliere l’imputato. Se il pubblico ministero, all’esito delle sue indagini, pensa: di avere individuato il colpevole del reato;


La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale. Sulla base dell’art. 416 c.p.p., infatti, con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione .


Il rinvio a giudizio è l'inizio di un vero e proprio processo. Il rinvio a giudizio è disposto dal giudice dell'udienza preliminare dal momento in cui decide di non prosciogliere l'imputato.